Legge 10/91LEGGE 09/01/1991 N° 10OMISSIS (Ambito di applicazione)TITOLO II .... Art. 25. 1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché mediante il disposto dell’articolo 31, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 1. Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme della presente legge in relazione al progetto delle opere, in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. |